Decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2010, n. Art. 2Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti cosi' designati:
a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) un revisore effettivo ed uno supplente, eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite, scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali.
2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Ai revisori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza.