Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 2Data di rilevazione
Titolo I OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE
1. Ai sensi dell' articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , la data di riferimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura e' fissata al 24 ottobre 2010. Le informazioni da rilevare fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni alla compilazione dei questionari di azienda agricola che saranno divulgate dall'ISTAT.
Note all'art. 2: - Si riporta l' art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee): «Art. 17 (6° Censimento generale dell'agricoltura). - 1. In considerazione della necessita' e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura. 2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalita' di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalita' di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti. 3. Per le Regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. 4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'art. 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT».
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Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 21
- Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 22
- Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 27
- Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 29
- Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 35