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Decreto del presidente della repubblica 19 maggio 2010, n. 9 · Decreto del presidente della repubblica 19 maggio 2010, n. 95 — Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale)), a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118)

Decreto del presidente della repubblica 19 maggio 2010, n. 9 Art. 13Abrogazioni

In KraftAmtlicher Text

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 , ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresi' fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.

Note all'art. 13: - Il testo dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ) e' il seguente: «Art. 12 (Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura). - 1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede: a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ; b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari; c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati. 2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009». - Il testo dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ) e' il seguente: «Art. 13 (Abrogazioni). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 , il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 , ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 : 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29».