Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90 Art. 821Cessazione della incapacita' per riabilitazione
SEZIONE III PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
1. La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'articolo 1425, comma 2, del codice, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione.
2. Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione.