Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 2010, n. Art. 13Trasparenza dell'attivita' di valutazione
Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
1. L'Agenzia assicura la pubblicita', anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:
a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonche' ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
e) ad ogni altro aspetto della propria attivita' istituzionale in conformita' alla normativa vigente.