Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 1 Art. 13Scuole italiane all'estero
1. ((Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.))