Decreto del presidente della repubblica 2 ottobre 1997, n. 5 Art. 21Gestione dei fondi
Capo VII Gestione finanziaria
1. I comuni e le CCIAA, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione in relazione alle esigenze operative.
2. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni appositamente impartite dall'ISTAT.