Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1997, n. 2 Art. 2
1. L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , come modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 531 , e' sostituito come segue: "Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino; 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta; 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 7) Liguria; sede del consiglio: Genova; 8) Emilia Romagna; sede del consiglio: Bologna; 9) Marche; sede del consiglio: Ancona; 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 13) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma; 14) Campania; sede del consiglio: Napoli; 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 16) Puglia; sede del consiglio: Bari; 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari".
((Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 17))