Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1997, n. 33 Art. 2Modalita' di esercizio della vigilanza
1. Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita i controlli previsti per legge.
2. Le direttive definiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano le priorita' dell'azione in campo ambientale.
3. Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui all' articolo 1 - ter, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente gli atti adottati dal consiglio di amministrazione.
4. Il controllo e' esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
5. Il Ministro puo' emanare direttive specifiche su aspetti dell'attivita' dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorita' di cui al precedente comma 2.
6. Il Ministro con apposita direttiva, detta le prescrizioni e determina le modalita' per lo svolgimento da parte dell'ANPA delle attivita' di consulenza e supporto al Ministero, previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto - legge 4 dicembre 1996, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
Note all'art. 2: - Il testo dell' art. 1-ter, comma 1, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 6 , e' il seguente: "Art. 1-ter (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha personalita' giuridica, e' sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente". - Il testo dell' art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 4 dicembre 1996, n. 496 , gia' citato e' il seguente: "1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge: a)-b) (omissis); c) le attivita' di consulenza e supporto tecnicoscientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici". - L' art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - Il testo dell'art. 1-ter, comma 6, della citata legge n. 61/1994 , e' il seguente: "6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA". - Il testo dell'art. 01 della citata legge n. 61/1994 e' il seguente: "Art. 01 (Attivita' tecnicoscientifiche per la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnicoscientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informatico e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali; c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale; d) nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero; e) nella cooperazione con l'Agenzia europea, dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni internazionali nel settore della salvaguardia ambientale; f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale; g) nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale; h) nei confronti di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente; i) nell'attivita' di supporto tecnicoscientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei confronti in materia di protezione dalle redazioni; m) negli studi e nelle attivita' tecnicoscientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale; n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale. 2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al Servizio sanitario nazionale. 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1997, n. 33 Art. 01
- Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1997, n. 33 Art. 03
- Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1997, n. 33 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1997, n. 33 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1997, n. 33 Art. 13