Decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 4 Art. 2Modalita' per il pagamento delle somme dovute
1. Il pagamento del tributo, se dovuto, e del 15 per cento della sanzione irrogata e' effettuato presso uno degli uffici di ricevitoria doganale compresi nell'ambito della direzione compartimentale di cui al comma 1 dell'art. 1 mediante versamento diretto ovvero mediante utilizzo di conto corrente postale intestato all'ufficio di ricevitoria doganale.
2. Per i crediti gia' iscritti a ruolo, unitamente alle somme di cui al comma 1, il contribuente deve corrispondere i diritti eventualmente spettanti al concessionario della riscossione.