Decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1996, n. 4 Art. 2
1. La trattenuta di cui all'art. 1 e' effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale.
2. La trattenuta puo' essere effettuata allorche' l'irregolarita' abbia formato oggetto di apposita comunicazione alla Commissione CEE, ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 14 marzo 1991 (relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonche' all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore) e' il seguente: "Art. 3. - 1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarita' che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa: - la disposizione alla quale si e' trasgredito; - la natura e l'entita' della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarita', fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria; - le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa; - il momento o il periodo in cui e' stata commessa l'irregolarita'; - le pratiche seguite per commettere l'irregolarita'; - il modo in cui l'irregolarita' e' stata scoperta; - i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarita'; - le conseguenze finanziarie e le possibilita' di recupero; - la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l'esistenza di un'irregolarita'; - la data in cui si e' accertata l'irregolarita'; - se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati; - l'identita' delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarita' dato il tipo di irregolarita' in questione. 2. Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarita' ed al modo in cui l'irregolarita' e' stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi. 3. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni e' subordinata all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente". - Il testo dell'art. 5 dello stesso regolamento CEE n. 595/91 e' il seguente: "Art. 5. - 1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alle irregolarita' comunicate in applicazione dell'art. 3 nonche' dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti, segnatamente: - dell'importo dei recuperi avvenuti o previsti; - delle misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati; - dei procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni; - dei motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso; - dell'eventuale abbandono dei procedimenti penali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie - o gli elementi essenziali di esse - relative alla chiusura di tali procedimenti. 2. Qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma e', a suo parere, a carico della Comunita' o dello Stato membro. Tale indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull'imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. Tale decisione e' presa secondo la procedura prevista dall'art. 5 di detto regolamento".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1996, n. 4 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1996, n. 4 Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1996, n. 4 Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1996, n. 4 Art. 8