Decreto del presidente della repubblica 1 settembre 1995, n. Art. 2
1. I commi secondo e quarto, dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio del contenzioso diplomatico e' composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalita' esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati piu' di due volte.". "Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi e' preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed e' coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 27 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come sopra modificato: "Art. 27 (Consiglio del contenzioso diplomatico). - Il Consiglio del contenzioso diplomatico e' organo consultivo del Ministero. Il Consiglio del contenzioso diplomatico e' composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalita' esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il vice-presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati piu' di due volte. Il Ministro ha altresi' facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio e dei comitati di cui al settimo comma persone estranee al Consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da esaminare. Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi e' preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed e' coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri. Il Consiglio del contenzioso diplomatico da' pareri sulle questioni che il Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali: a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione ed all'applicazione dei trattati e degli accordi internazionali; b) le questioni giuridiche attinenti ad enti ed organizzazioni internazionali; c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari, arbitrali e di conciliazione; d) gli studi preparatori per la codificazione del diritto internazionale; e) le questioni relative alle immunita' ed ai privilegi diplomatici e consolari; f) i progetti di leggi e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero; g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino problemi giuridici di principio; h) i progetti di leggi interne attinenti ai rapporti internazionali; i) i progetti di leggi e regolamenti attinenti all'organizzazione generale dell'Amministrazione; l) in genere tutte le questioni che possano sorgere nei rapporti internazionali dello Stato. Sulle materie indicate nelle lettera b), c), d), e) del comma precedente la richiesta di parere e' obbligatoria. Il Ministro puo' deferire l'esame di determinate questioni a speciali comitati, costituiti in seno al Consiglio. Le questioni esaminate dai comitati possono essere deferite al riesame del Consiglio. Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio sono segreti. Non puo' esserne fatta pubblicazione ne' data comunque notizia senza autorizzazione".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 1 settembre 1995, n. Art. 27