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Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 46F e s t i v i t a'

TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).

In KraftAmtlicher Text

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101 .

Note all' art. 46: - La legge 22 novembre 1988, n. 516 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283. - La legge 8 marzo 1989, n. 101 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Comunita' ebraiche italiane" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1989, n. 69.