Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 17Permessi brevi
TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).
1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
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- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 27
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 43
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 44