Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 9Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
1. A decorrere dal 1 novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all' art. 2, comma 2- bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468 , la quota percentuale dell'indennita' pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennita' incrementate unicamente del 6 per cento.
Nota all'art. 9: - Si trascrive l' art. 2, comma 2- bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468 : "2- bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475 , con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 .".
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 7
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 6
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 39