Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1995, n. 3 Art. 1
1. Il numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 , e' sostituito dal seguente: "48. Attivita' svolte in colonie montane, marine e curative e attivita' esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattivita' non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.".