Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 14Trasferimento
1. L'autorizzazione non puo' essere trasferita a terzi, a qualsivoglia titolo, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno: il provvedimento e' adottato entro il termine di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il trasferimento puo' riguardare esclusivamente i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere l'autorizzazione.