Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 63Tutela dei dati automatizzati
Titolo decimo NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, e fermo restando quanto gia' stabilito nei precedenti articoli, e' fatto obbligo di garantire la sicurezza dei dati trattati attraverso la loro duplicazione periodica su supporti adeguati, da conservarsi con le necessarie cautele.