Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 59Riammissione al servizio
Titolo nono SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO
1. Chi e' stato escluso dal prestito a norma del precedente articolo puo' essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto alle formalita' precisate nel provvedimento che ha disposto l'esclusione.