Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 57Durata
Titolo nono SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO
1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni.
2. Un documento gia' in prestito puo' essere prenotato da altro utente.
3. In caso di provata necessita' ed in assenza di prenotazioni il prestito puo' essere prolungato per un massimo di altri trenta giorni.
4. Il direttore della biblioteca ha la facolta' di esigere, in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in prestito.
5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la restituzione dei documenti.
6. Una volta all'anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. Nei quindici giorni precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti alla biblioteca. Tempi e modalita' sono stabiliti nel regolamento interno di ciascun istituto.