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Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 · Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 417 — Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali

Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 55Modalita' del servizio

Titolo nono SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO

In KraftAmtlicher Text

1. Il prestito diretto si richiede compilando, in duplice copia, l'apposito modulo (modello 26).

2. Il prestito interbibliotecario nazionale si richiede compilando, in triplice copia, l'apposito modulo (modello 27).

3. Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del direttore della biblioteca, a ciascun utente non si possono prestare contemporaneamente piu' di due documenti, per un massimo di quattro unita'.

4. Ciascuna biblioteca, di regola, puo' dare in prestito interbibliotecario al medesimo istituto documenti fino ad un massimo di quindici unita', e materiale manoscritto raro o di pregio fino ad un massimo di quattro unita'.

5. Il prestito interbibliotecario internazionale si effettua sulla base degli accordi con i singoli Stati per l'espletamento del servizio e per l'utilizzo della relativa modulistica.

6. La richiesta in prestito di documenti per mostre e' regolata da apposita normativa.