Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 53Prestito interbibliotecario
Titolo nono SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO
1. Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si attua tra biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocita' e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio. Le richieste sono inoltrate mediante l'apposito modulo (modello 27).
2. L'uso diretto di documenti ricevuti in prestito interbibliotecario e' consentito solo previa autorizzazione preliminare della biblioteca prestante. La biblioteca ricevente resta, comunque, responsabile della buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti ricevuti.
3. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono essere coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell'utente, a norma delle disposizioni vigenti in Italia e all'estero.
4. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario devono essere riassicurati presso una societa' assicuratrice, anche per il prestito interbibliotecario nazionale.
5. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale, sono a carico dell'utente.
6. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4 , e ai relativi regolamenti di attuazione.
Note agli articoli 34 , 42 , 44 , 45 , 47 , 51 , 53 , 61 e 64: - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse. - Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 , e' stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della predetta legge n. 4/1993 . - Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali.