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Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 · Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 417 — Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali

Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 5Registrazioni in entrata

Titolo secondo ORDINAMENTO INTERNO

In KraftAmtlicher Text

1. Qualsiasi unita' di materiale documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, nonche' schedari, scaffalature e contenitori, immobili per destinazione, che entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, devono essere iscritti nel registro cronologico d'entrata (modello 1).

2. Ove opportuno, nel registro cronologico d'entrata possono tenersi distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa da quelle relative al materiale documentario non a stampa e agli oggetti e contenitori di cui al primo comma del presente articolo (modelli 1a, 1b, 1c).

3. Registrazioni distinte per il materiale documentario possono, inoltre, essere tenute a seconda della provenienza per acquisto, deposito obbligatorio, cambio, dono (modello 1-bis).

4. In ogni caso il numero d'entrata deve essere sempre in unica serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii.

5. Viene assegnato un numero d'entrata diverso ad ogni unita' del materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in piu' parti fisicamente distinte. Nel caso di periodici, il numero d'entrata viene iscritto solo sul primo fascicolo di ogni annata.

6. Per i documenti la cui natura o consistenza, in rapporto alle funzioni della biblioteca, consigli una gestione per classi o gruppi, l'iscrizione nel registro cronologico di entrata, di cui al primo comma del presente articolo, e' consentita per gruppi di contenuto affine, o di simile formato, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di indicare per ogni gruppo di documenti il numero complessivo, nonche' di assegnare un proprio esponente ad ogni unita'.

7. Il registro di cui al primo comma del presente articolo e' rilegato a volume.