Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 44Uso dei locali della biblioteca
Titolo settimo SERVIZI AL PUBBLICO: USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA
1. Il direttore puo' concedere, ai sensi della normativa vigente, l'uso dei locali della biblioteca a favore di enti, associazioni, fondazioni o privati.
2. Il canone dovuto da enti, associazioni, fondazioni e privati per l'uso dei locali della biblioteca determinato ai sensi della normativa vigente, dovra' essere corrisposto dagli interessati prima dell'inizio dell'uso.
3. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4 , e ai relativi regolamenti di attuazione.
4. L'elenco delle concessioni e' trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma, lettera f).
Note agli articoli 34 , 42 , 44 , 45 , 47 , 51 , 53 , 61 e 64: - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse. - Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 , e' stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della predetta legge n. 4/1993 . - Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali.