Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 36Richiesta di documenti in lettura
Titolo quarto SERVIZI AL PUBBLICO: LETTURA
1. Ogni documento desiderato in lettura deve essere richiesto tramite un modulo fornito dalla biblioteca (modello 17) compilato chiaramente in tutte le sue parti.
2. Il numero dei documenti da concedere in lettura e' stabilito dal regolamento interno di ciascun istituto.
3. Il direttore della biblioteca puo', in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi documento, motivandone le ragioni.
4. E' vietata la consultazione di materiale documentario per il quale non siano state effettuate le operazioni prescritte dagli articoli 5, comma primo, 6, comma quarto, 8, comma secondo, 13, comma primo, e 14, comma primo, o che non si trovi in buono stato di conservazione.