Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 33Sale di lettura e consultazione
Titolo quarto SERVIZI AL PUBBLICO: LETTURA
1. Nelle biblioteche pubbliche statali, oltre alle sale di lettura e di consultazione, sono istituite, ove possibile, sale riservate allo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio, speciale.
2. Alle sale si accede secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno di ciascun istituto.
3. Nelle sale devono essere assicurati la sorveglianza anche con l'utilizzazione di strumenti tecnologici, ed il servizio di assistenza agli utenti.