Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 31Condizioni d'ammissione
Titolo quarto SERVIZI AL PUBBLICO: LETTURA
1. Il limite d'eta' per l'ammissione in biblioteca viene stabilito nel regolamento interno di ciascun istituto.
2. Nel medesimo regolamento interno ciascuna biblioteca stabilisce, sulla base delle proprie esigenze, le modalita' di accesso degli utenti, anche ai fini della raccolta dei dati statistici, mediante carta d'entrata, permesso o tessera annuale di frequenza.