Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 29Interruzioni del servizio
Titolo terzo APERTURA E CHIUSURA
1. Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.
2. Soltanto in caso di necessita' grave ed urgente il direttore puo', sotto la propria responsabilita', tenere chiusa la biblioteca, avvisando immediatamente il Ministero.
3. Di qualsiasi interruzione del servizio deve essere data al pubblico tempestiva informazione.