Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 20Gestione fondi
Titolo secondo ORDINAMENTO INTERNO
1. Ferma restando la presentazione dei rendiconti semestrali a norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato, il direttore della biblioteca e' tenuto trimestralmente a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro i dieci giorni successivi al trimestre cui si riferisce, la situazione contabile riferita ai vari capitoli.
2. Il direttore della biblioteca e' tenuto, inoltre, a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, entro il mese di febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, distinto per capitoli.