Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 18Registri contabili ed amministrativi
Titolo secondo ORDINAMENTO INTERNO
1. Per l'amministrazione e la contabilita' ogni biblioteca deve possedere:
a) un registro delle spese fatte sulle aperture di credito, ai sensi delle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato - mod. 26 C.G.;
b) un registro cassa a pagine numerate (modello 11);
c) un giornale delle spese (modello 12);
d) una rubrica dei creditori, anche a schede, corredata, eventualmente, da un libro mastro dei creditori;
e) un registro protocollo per la corrispondenza (modello 13);
f) un bollettario a piu' copie degli ordini relativi alla fornitura di oggetti e merci di modesto valore;
g) un registro cronologico d'entrata per gli oggetti mobili conservati in biblioteca - mod. 93 Ragioneria gia' mod. D;
h) un registro del materiale di facile consumo (modello 14).
2. La biblioteca deve, inoltre, provvedersi di tutti gli stampati occorrenti per le operazioni e per gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e da ogni istruzione diramata in applicazione di questi.
3. Ove la gestione della biblioteca sia in tutto o in parte automatizzata, i registri e i bollettari di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purche' completi di tutti gli elementi in precedenza indicati.