Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 12Conservazione di cataloghi e inventari
Titolo secondo ORDINAMENTO INTERNO
1. I cataloghi e gli inventari fuori uso, nonche' gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l'acquisizione di intere collezioni, debbono essere conservati in modo da permetterne la consultazione.