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Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 · Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 417 — Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali

Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 10Cataloghi

Titolo secondo ORDINAMENTO INTERNO

In KraftAmtlicher Text

1. Ogni biblioteca deve possedere:

a) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica;

b) un catalogo alfabetico, per autori o per titoli, dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca puo' essere sostituito dall'inventario di cui all'art. 8, comma primo, lettera a), quando sia redatto in forma descrittiva e sia corredato degli indici necessari. Di questi quello alfabetico deve essere ordinato in serie unica;

c) un catalogo generale alfabetico per i periodici;

d) un catalogo alfabetico per soggetti dei documenti moderni;

e) un catalogo sistematico per i documenti moderni;

f) cataloghi alfabetici per le carte geografiche, le incisioni, i documenti musicali, o altro materiale che non e' incluso nel catalogo generale.

2. Le biblioteche possono, altresi', avere cataloghi speciali per gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni piu' numerose o piu' significative e tenendo, comunque, conto di eventuali particolari esigenze dell'utenza.

3. Le descrizioni per classi o gruppi possono figurare nei cataloghi alfabetici.

4. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate dall'elaboratore.