Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1995, n. 4 Art. 6Impianti elettrici
Capo II PRESCRIZIONI TECNICHE
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali e' prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.