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Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1995, n. 4 · Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1995, n. 418 — Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1995, n. 4 Art. 1Campo di applicazione

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalita', risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.

2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1 giugno 1939, n. 1089 , recante "Tutela delle cose d'interesse artistico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939. - Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 , recante "Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1943. - Il D.M. 16 febbraio 1982, recante "Modificazione al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982. - La legge 7 dicembre 1984, n. 818 , recante "Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 , e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984. - Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51 , recante "Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987, e' stato convertito, con modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987). - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 5 marzo 1990, n. 46 , recante "Norme per la sicurezza degli impianti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. - La legge 20 maggio 1991, n. 158 , recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1991.

Nota all' art. 1: - La legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' citata nella nota alle premesse.