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Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 1995, n. 2 · Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 1995, n. 243 — Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato

Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 1995, n. 2 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le funzioni del Presidente della Repubblica non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' art. 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 24 giugno 1995 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.