Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 1995, n. 2 Art. 1
Le funzioni del Presidente della Repubblica non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' art. 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 24 giugno 1995 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 1995, n. 2 Art. 86