Decreto del presidente della repubblica 19 maggio 1995, n. 2 Art. 49
1. Il direttore generale e' nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 34.
2. Il direttore generale:
a) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Societa';
b) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Societa' e sovrintende alla gestione della Societa';
c) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Societa' la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;
d) nomina e revoca gli agenti della Societa', a norma di regolamento;
e) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa';
f) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.