Decreto del presidente della repubblica 19 maggio 1995, n. 2 Art. 2
1. La Societa' esercita le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal presente statuto.
2. La Societa' ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e all'estero.
3. Rientrano in particolare nelle sue funzioni:
a) la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;
b) la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dall'utilizzazione delle opere stesse.
4. Sono compresi negli scopi della Societa':
a) lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi;
b) gli studi e le iniziative relativi alla promozione, specialmente all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano.