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Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 · Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 177 — Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994

Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 5Proposta di accertamento con adesione e competenza degli uffici

In KraftAmtlicher Text

1. La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze predispone appositi avvisi nominativi contenenti "proposta di accertamento con adesione" con l'invito a definire la posizione tributaria risultante dalla proposta mediante l'accettazione degli importi indicati. La proposta viene predisposta, per ciascun contribuente, per tutti i tributi e puo' essere formulata con atti distinti per una o piu' annualita'.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere l'indicazione:

a) dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto, territorialmente competente a gestire la proposta diretta al contribuente;

b) del nominativo, dell'indirizzo, del codice fiscale e della partita IVA del contribuente cui la proposta e' diretta;

c) degli elementi presi a base per la determinazione dell'importo dovuto;

d) delle somme dovute a titolo di imposta e relative sanzioni per ciascuna annualita';

e) delle modalita' di pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione del contribuente e del termine entro cui il pagamento deve essere effettuato;

f) per ciascuna annualita', dell'esistenza di eventuali condizioni ostative dell'accertamento con adesione, nonche' dell'indisponibilita' dei dati occorrenti per la determinazione della proposta.

3. Gli uffici di cui al comma 2, lettera a), competenti a gestire le proposte di accertamento con adesione, sono individuati in base all'ultimo domicilio fiscale risultante al sistema informativo del Ministero delle finanze, anche se per alcune annualita' oggetto di accertamento con adesione la competenza territoriale spetta ad altro ufficio. La competenza territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette prevale su quella dell'ufficio per l'imposta sul valore aggiunto; per gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di provincia o nei comuni sedi anche di ufficio IVA la competenza territoriale per i comuni compresi nel relativo distretto e' equivalente a quella dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.