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Decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 366 — Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del certificato di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, di prodotti agro-alimentari

Decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 3 Art. 4Abrogazione di norme

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 15 , 16 e 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 , convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23 .

Note all'art. 4: - Per il testo dell' articolo 2, comma 8, della legge n. 537/1993 , si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo degli articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 947/1969 e' il seguente: "Art. 15. - Nei casi in cui l'importazione o l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto all' articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 , convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59 , convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 , e' subordinata dai Regolamenti comunitari indicati negli articoli medesimi e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, tale titolo e' costituito da un certificato di importazione o di esportazione, da rilasciarsi, su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero. Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero e contenere tutti i dati inerenti all'operazione da compiere, in base alle modalita' stabilite dallo stesso Ministero. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno stabiliti i prodotti per i quali e' richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma, qualora trattisi di prodotti per i quali le norme comunitarie lasciano agli Stati membri la facolta' di richiedere tale titolo". "Art. 16. - Il rilascio dei certificati di cui all'articolo precedente e' subordinato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla presentazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione. La misura della cauzione, le modalita' per la costituzione della stessa, o per la prestazione della fidejussione bancaria, nonche' per lo svincolo o l'incameramento totale o parziale di detta cauzione saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato". - Per il testo dell' articolo 17 del decreto-legge n. 947/1969 , si vedano le precedenti note all'articolo 3.