Decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1994, n. Art. 13A c c e s s o r i
Capo III DOTAZIONI VARIE
1. La pistola mitragliatrice, i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico ed impiegati da personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilita'.