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Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 41 · Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 417 — Regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 41 Art. 2Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita'

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

In KraftAmtlicher Text

1. Ferme restando l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi stabilite con i decreti previsti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 , per i singoli uffici e reparti della Polizia di Stato, le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita' sono le seguenti:

a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti relativi alle attribuzioni di stipendi ed altri assegni fissi, di trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonche' ai riscatti ed alle ricongiunzioni di servizi, alla posizione assicurativa I.N.P.S. ed alla liquidazione delle spese per cure; adempimenti preliminari per la liquidazione di competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio od il reparto;

b) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, armamento ed altri materiali e mezzi; manutenzione e pulizia dei locali; tenuta delle scritture contabili relative anche ai beni immobili;

c) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti;

d) servizi vari: mense di servizio; spese concernenti il benessere del personale; spese d'ufficio; spese varie.

2. Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura.

3. Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell' art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121 , per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo.

4. Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio. 5) Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonche' per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile. Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.

Note all' art. 2: - La legge 1 aprile 1981, n. 121 , concerne: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art. 31, primo comma, n. 3), della predetta legge: "Art. 31 (Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in: 1)-2) (omissis); 3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedono, con la organizzazione, le dotazioni di personale, e mezzi stabili con decreto del Ministro dell'interno". - Il D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240 , concerne: "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".