Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 41 Art. 13Contratti di locazione di immobili
CAPO III BENI E SERVIZI
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili di privati o di enti pubblici ad uso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, il nulla osta alla spesa da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio e' richiesto ove l'importo contrattuale superi le lire 900 milioni.
2. Per il pagamento dei fitti di detti immobili, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.