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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 313 — Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 19Servizio telex da posti pubblici

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque puo' trasmettere e ricevere comunicazioni dai posti pubblici telex istituiti ai sensi dell'art. 259 del codice p.t., con le modalita' stabilite dall'Amministrazione.

2. I reclami per somme indebitamente corrisposte debbono essere presentati direttamente al posto pubblico dal quale sono state effettuate le comunicazioni, entro il termine di quindici giorni.

Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 259 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 : "Art. 259 (Istituzione di posti pubblici telex). - I posti pubblici telex sono istituiti con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio".