Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 19Servizio telex da posti pubblici
1. Chiunque puo' trasmettere e ricevere comunicazioni dai posti pubblici telex istituiti ai sensi dell'art. 259 del codice p.t., con le modalita' stabilite dall'Amministrazione.
2. I reclami per somme indebitamente corrisposte debbono essere presentati direttamente al posto pubblico dal quale sono state effettuate le comunicazioni, entro il termine di quindici giorni.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 259 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 : "Art. 259 (Istituzione di posti pubblici telex). - I posti pubblici telex sono istituiti con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 259