Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 33Comunicazioni
TITOLO II Capo I CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
1. Copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e' inviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al competente ufficio del Ministero delle finanze, entro trenta giorni dal loro rilascio.