Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 25Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale
TITOLO II Capo I CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, redatta secondo le forme e le modalita' prescritte dall'articolo 23, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve indicare:
a) i bacini di utenza che si intendono servire;
b) l'impegno, per la radiodiffusione televisiva, a trasmettere film cinematografici nelle percentuali minime previste dall'articolo 26, commi 1 e 3, della legge;
c) l'impegno a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio;
d) gli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), l), n) ed o) e comma 4.
2. Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.
Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 26 della citata legge n. 223/1990 e' il seguente; "Art. 26 (Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali). - 1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali: a) non meno del 40 per cento per il primo triennio; b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi. 2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovra' comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge. 3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni. 4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunita' economica europea. 5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresi' produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia".