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Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1992, n. · Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1992, n. 23 — Concessione di amnistia per reati tributari

Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1992, n. Art. 2Esclusioni dall'amnistia

In KraftAmtlicher Text

1. L'amnistia non si applica:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis , 648-bis , 648- ter del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato art. 648- bis;

b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.

2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, e' divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che a tale data sia pendente il relativo processo penale.

3. I procedimenti in corso per i reati di cui all'art. 1 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avra' comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa e' presentata da soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne da' notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

Note all'art. 2: - Si indicano le rubriche dei seguenti articoli del codice penale: art. 416-bis : associazione di tipo mafioso; art. 648-bis : ricettazione; art. 648-ter : riciclaggio. - Il testo vigente dell' art. 7 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' il seguente: "Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall' art. 98 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". - Per il testo dell' art. 57, comma 6, della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.