Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1991, n. 2 Art. 21Attivita' di acquisizione di dati e informazioni
TITOLO II ATTIVITA' CONOSCITIVA, ISPETTIVA ED ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE
1. L'attivita' di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attivita' conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.