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Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1991, n. 2 · Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1991, n. 231 — Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1991, n. 2 Art. 21Attivita' di acquisizione di dati e informazioni

TITOLO II ATTIVITA' CONOSCITIVA, ISPETTIVA ED ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE

In KraftAmtlicher Text

1. L'attivita' di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attivita' conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.