Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 13Mobilita' tra Enti in ambito interregionale
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo II MOBILITA'
1. La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.
2. Mobilita' tra Unita' Sanitarie Locali:
a) la mobilita' tra unita' sanitarie locali di diversa regione avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le procedure e alle condizioni indicate nella lettera A) del comma 2 dell'articolo 12, alle quali nel punto 2) e' aggiunto anche l'obbligo di approvazione delle Regioni interessate;
b) per comprovate esigenze di servizio la mobilita' di cui alla lettera a) puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando con le procedure e modalita' di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 . Il comando non puo' avere durata superiore a dodici mesi eventualmente rinnovabili.
3. Mobilita' tra enti del comparto:
a) e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti stessi in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , ed allegato 1) al presente regolamento, nonche' della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi dalle Unita' Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocita' nell'applicazione della mobilita';
b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle Unita' Sanitarie Locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.
Nota agli artt. 13 e 83 : - L' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1979, n. 761 , cosi recita: Art. 44 (Comando per esigenze di servizio).- Il personale puo' essere comandato a prestare servizio presso altra unita' sanitaria locale. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unita' locali interessate, sentito il dipendente. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unita' sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare serivizio. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo' essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti. Il personale puo' essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando e' disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unita' sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione. Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 8
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 25
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 43
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 57
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 70
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 71
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 93
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 113
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 123
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 136