IT · Decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1990, n.
Decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1990, n. 317 — Regolamento per il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie da parte della Cassa nazionale del notariato con la nuova disciplina legislativa e con le successive disposizioni emanate
Inhalt
- Art. 1 Compiti di istituto
- Art. 2 Modalita' di impiego dei contributi
- Art. 3 Iscrizione alla Cassa
- Art. 4 Assegno di integrazione - Misura e criteri di determinazione
- Art. 5 Esclusione dei contributi dal computo dell'onorario
- Art. 6 Interruzione del servizio
- Art. 7 Assegno di integrazione - Modalita' per la concessione
- Art. 8 Assegno di integrazione - Controlli
- Art. 9 Pensione di anzianita' e di inabilita'
- Art. 10 Pensioni di riversibilita' e indirette
- Art. 11 Pensione speciale di guerra
- Art. 12 Campagne di guerra e benemerenze militari
- Art. 13 Pensione speciale
- Art. 14 Pensione speciale - Termini per l'esercizio del diritto
- Art. 15 Pensione speciale di riversibilita' e indiretta
- Art. 16 Pensione - Computo anzianita'
- Art. 17 Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Art. 18 Pensione mensile - Ammontare
- Art. 19 Quota aggiuntiva per figli a carico
- Art. 20 Pensioni indirette e di riversibilita' - Misura
- Art. 21 Tredicesima mensilita'
- Art. 22 Rivalutazione delle pensioni
- Art. 23 Cessazione per destituzione
- Art. 24 Prescrizione delle rate di pensione
- Art. 25 Inabilita' all'esercizio - Riconoscimento
- Art. 26 Indennita' di cessazione
- Art. 27 Trattamento di quiescenza - Decorrenza
- Art. 28 Trattamento di quiescenza - Domanda e documentazione
- Art. 29 Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
- Art. 30 Istruttoria pratiche pensioni Competenza consiglio notarile
- Art. 31 Deliberazione di liquidazione della pensione
- Art. 32 Modalita' e termini di pagamento
- Art. 33 Assegni assistenziali
- Art. 34 Disposizioni transitorie
- Art. 35 Disposizioni finali