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Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1990, n. 30 · Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1990, n. 303 — Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto

Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1990, n. 30 Art. 2Determinazione delle vincite

TITOLO I ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

In KraftAmtlicher Text

1. L'importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati nell' art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e per il numero delle combinazioni sortite e dividendo per il numero delle combinazioni possibili.

2. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non puo' eccedere la somma di lire 1000 milioni; in caso contrario il premio e' ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.

Nota all'art. 2: - Il testo dell' art. 8 della legge n. 528/1982 e' il seguente: "Art. 8. - I premi sono fissati come appresso: Sorti del gioco Premi per ogni combinazione --- --- Estratto semplice. . . . . . Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta Ambo . . . . . . . . . . . . Duecentocinquanta volte la posta Terno. . . . . . . . . . . . Quattromiladuecentocinquanta volte la posta Quaterna . . . . . . . . . . Ottantamila volte la posta Cinquina . . . . . . . . . . Un milione di volte la posta In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non puo' eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio e' ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore. Il limite di cui sopra puo' essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'art. 3 (v. nota all'art. 11 qui appresso, n.d.r.). Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni". A norma del quarto comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco".